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Sez. 3, Sentenza n. 23408 del 09/11/2007 (Rv. 600205 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo non contestata - Estinzione del procedimento - Spese a carico delle parti anticipatarie in difetto di diverso accordo tra le stesse - Ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato - Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600205-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto quelle sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, é ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 632, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)