Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 17/07/2009 (Rv. 609145 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza di liquidazione delle spese in caso di estinzione del procedimento di espropriazione presso terzi per inattività del creditore procedente - Omessa contestuale condanna in danno del debitore - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)