Sez. U, Sentenza n. 1461 del 09/03/1979 (Rv. 397785 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO - INDISPONIBILE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL GODIMENTO AD UN PRIVATO - CONCESSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SCADENZA DEL RAPPORTO - ATTIVITA DELLA PA PER IL RECUPERO DEL BENE - AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITA - AZIONE DEL PRIVATO, CONTRO TALE ATTIVITA, DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - GIURISDIZIONE DEL TAR.*
PATRIMONIO DELLO STATO - INDISPONIBILE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DEL GODIMENTO AD UN PRIVATO - CONCESSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SCADENZA DEL RAPPORTO - ATTIVITA DELLA PA PER IL RECUPERO DEL BENE - AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA - CONFIGURABILITA - AZIONE DEL PRIVATO, CONTRO TALE ATTIVITA, DIRETTA ALLA CONSERVAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - GIURISDIZIONE DEL TAR.*
L'attribuzione al privato, da parte della pubblica amministrazione, del godimento di un bene patrimoniale indisponibile (nella specie, terreno del centro ippico militare di passo corese) trova titolo in un provvedimento di concessione, e non in un contratto di natura privatistica, qualora il relativo rapporto sia caratterizzato non da limitazioni della concessa utilita correlate esclusivamente ad eventi preventivamente determinati, o comunque obiettivamente controllabili, ma ponga il beneficiario in una situazione di soggezione a poteri autoritativi e discrezionali dell'amministrazione medesima, che comportino penetrante ingerenza e controllo sull'Esercizio di detto godimento, e la stessa facolta insindacabile di determinarne la riduzione, sospensione o cessazione. In questa ipotesi, pertanto, l'intervento della amministrazione per il recupero della disponibilita del bene, alla scadenza del rapporto, integra una Forma di autotutela amministrativa, e l'Azione del privato, rivolta a resistere a detto intervento, ed a far valere il proprio diritto a mantenere il godimento dell'immobile, configura un "ricorso contro Atti e provvedimenti relativi a rapporto di concessione di bene pubblico", come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale, a norma dell'art 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n 1034. (V 1225/76, mass n 379923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)