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Sez. U, Sentenza n. 6134 del 12/11/1988 (Rv. 460533 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - TERRENO APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - GODIMENTO ATTRIBUITO A PRIVATO IN FORZA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - DEDUZIONE DEL SUCCESSIVO CONSEGUIMENTO DI ULTERIORE PERMESSO PER L'ACCESSO SUL FONDO PER SFALCIO DI ERBE E RACCOLTA DI PRODOTTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - TERRENO APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO - GODIMENTO ATTRIBUITO A PRIVATO IN FORZA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - DEDUZIONE DEL SUCCESSIVO CONSEGUIMENTO DI ULTERIORE PERMESSO PER L'ACCESSO SUL FONDO PER SFALCIO DI ERBE E RACCOLTA DI PRODOTTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora il privato, già titolare del godimento di un terreno appartenente al patrimonio indisponibile dello stato, in forza non di atto privatistico, ma di concessione amministrativa (caratterizzata dalla soggezione del concessionario ai poteri di supremazia e controllo del concedente), assuma il diritto di accesso sul fondo, per sfalcio d'erbe e raccolta di prodotti, deducendo di aver conseguito un permesso per tale ulteriore utilizzazione del bene, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, atteso che si ricollega al suddetto rapporto di concessione, con una pretesa di proroga (di fatto) del medesimo. Ne consegue che deve essere negata la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla richiesta di provvedimenti d'urgenza, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., per la tutela in via cautelare dell'indicato diritto, in quanto il potere di adottare tali provvedimenti postula che al medesimo giudice spetti la giurisdizione sulla causa nel merito. (V 7370/83, mass n 431962; (V 7319/83, mass n 431919; (V 1461/79, mass n 397785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)