Sez. U, Sentenza n. 1225 del 08/04/1976 (Rv. 379923 - 01)
COMUNE - DEMANIO COMUNALE - IN GENERE - PATRIMONIO - IN GENERE - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN FONDO COLTIVABILE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONCESSIONARIO ALLA PEREQUAZIONE DEL CANONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO; PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO DEL COMUNE).*
COMUNE - DEMANIO COMUNALE - IN GENERE - PATRIMONIO - IN GENERE - CONCESSIONE IN GODIMENTO DI UN FONDO COLTIVABILE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL CONCESSIONARIO ALLA PEREQUAZIONE DEL CANONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO; PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO DEL COMUNE).*
La concessione in godimento di un bene del Demanio comunale o del patrimonio indisponibile viene effettuata nell'Esercizio del potere amministrativo, anche quando al provvedimento acceda un contratto, destinato a regolare gli effetti patrimoniali del rapporto e qualificabile come contratto di diritto pubblico. Da cio consegue che il concessionario di un fondo coltivabile appartenente al Demanio comunale non e titolare di un diritto soggettivo alla modificazione del canone a norma delle leggi agrarie sull'affitto dei fondi rustici. (nella specie, il concessionario aveva adito la Sezione specializzata agraria, pretendendo l'applicazione della normativa sulla perequazione dei canoni d'affitto. La Corte ha escluso la giurisdizione ordinaria, osservando che nessun elemento testuale della legge n 567 del 1962, sulla perequazione dei canoni, induceva a ritenere che gli interessi tutelati da questo istituto prevalessero sull'interesse pubblico inerente alla titolarita del comune sui beni demaniali). (V 8/73, mass n 361750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)