Sez. 3, Sentenza n. 868 del 28/03/1974 (Rv. 368761 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI - VERITA DEI FATTI - NOZIONE - SERVIZIO GIORNALISTICO SU UNA MOSTRA D'ARTE - NOTIZIA RELATIVA ALLA CONTRAFFAZIONE D'UNA DELLE OPERE ESPOSTE FONDATA SU UN PARERE CRITICO ATTENDIBILE - LICEITA.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI - VERITA DEI FATTI - NOZIONE - SERVIZIO GIORNALISTICO SU UNA MOSTRA D'ARTE - NOTIZIA RELATIVA ALLA CONTRAFFAZIONE D'UNA DELLE OPERE ESPOSTE FONDATA SU UN PARERE CRITICO ATTENDIBILE - LICEITA.*
Il diritto di cronaca, anche in riferimento ad eventi artistici, deve ritenersi limitato dalla triplice condizione della verita del fatto esposto, della rispondenza dell'informazione ad un apprezzabile interesse sociale ed, infine, dal rispetto della riservatezza e della onorabilita della persona. Peraltro, il requisito della verita dei fatti va inteso in senso soggettivo, cosi da ricomprendervi anche la notizia di fatti veri soltanto soggettivamente, purche sussista la ragionevole ed incolpevole opinione della loro veridicita. Deve, quindi, ritenersi lecita non soltanto la notizia vera del plagio o della contraffazione di un'opera artistica, contenuta in un servizio di cronaca relativo alla manifestazione durante la quale tale opera e stata presentata al pubblico, ma anche la notizia della valutazione espressa in tal senso da una fonte critica seria ed attendibile, a prescindere dalla corrispondenza al vero della notizia stessa, risolvendosi, pertanto, l'indagine sulla liceita della cronaca nell'apprezzamento circa la serieta e la diligenza della ricerca delle fonti di informazione e di giudizio. (nella specie, i giudici di merito avevano condannato al risarcimento dei danni il direttore ed il proprietario di un settimanale per aver riferito, in termini denigratori e scandalistici, la notizia della falsita dei quadri esposti in una mostra. La SC ha cassato tale decisione, perche non fondata su una valutazione approfondita circa l'esistenza in concreto della verita soggettiva dei fatti esposti, essendosi trascurato non solo di valutare l'eventuale incolpevole opinabilita di tali fatti, ma anche di controllare se l'articolista si era mantenuto su di un piano di tendenziale obbiettivita, riferendo oltre ai giudizi che sorreggevano la sua tesi, anche quelli favorevoli all'autenticita dei quadri). (V 587'69, mass n 338787; 1959'67, mass n 328936).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)