Sez. 1, Sentenza n. 18598 del 03/09/2014 (Rv. 631941 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Fallito - Pagamenti effettuati direttamente al fallito per sopperire alle sue esigenze vitali ed a quelle della sua famiglia - Inefficacia - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
Il decreto che, ex art. 46, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fissi i limiti entro cui i proventi dell'attività lavorativa del fallito, in quanto necessari al mantenimento suo e della sua famiglia, non sono compresi nel fallimento, ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, sicchè può pronunciarsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del r.d. n. 267 del 1942, dei pagamenti a lui direttamente effettuati dal debitore soltanto per gli importi eccedenti quei limiti, fermo restando che spetta al curatore l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato l'emissione del decreto al fine di documentare in causa l'eventuale eccedenza dei pagamenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, invece, aveva limitato l'efficacia del decreto solo agli assegni pensionistici corrisposti al fallito successivamente alla sua emissione)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)