Sez. 1, Sentenza n. 1605 del 29/05/1971 (Rv. 352019 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA LIBERATORIA PER IL CONDUTTORE - DIMOSTRAZIONE DELLA INIMPUTABILITA DELLA MANCATA RESTITUZIONE - NECESSITA - OCCUPAZIONE DELLA COSA LOCATA DA PARTE DI PERSONE DIVERSE DAL CONDUTTORE - PROVA DELL'ESTRANEITA DEL CONDUTTORE E DELLA SUA DILIGENTE ATTIVITA PER LA LORO ESTROMISSIONE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA LIBERATORIA PER IL CONDUTTORE - DIMOSTRAZIONE DELLA INIMPUTABILITA DELLA MANCATA RESTITUZIONE - NECESSITA - OCCUPAZIONE DELLA COSA LOCATA DA PARTE DI PERSONE DIVERSE DAL CONDUTTORE - PROVA DELL'ESTRANEITA DEL CONDUTTORE E DELLA SUA DILIGENTE ATTIVITA PER LA LORO ESTROMISSIONE.*
La prestazione di restituzione della cosa locata prevista dall'art 1591 cod civ e oggetto di un'obbligazione contrattuale e pertanto, in caso di inadempimento, trova applicazione la norma contenuta nello art 1218 cod civ secondo cui il conduttore puo liberarsi dalla conseguente responsabilita soltanto se fornisca la prova che la restituzione sia stata impossibile per causa a lui non imputabile. Nel caso in cui la prestazione di restituzione non si verifichi in quanto nel godimento della cosa locata rimangono dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, perche quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria dalla responsabilita suddetta, occorre che si accerti che le stesse si siano immesse nel godimento senza che nell'immissione sia intervenuto il comportamento del conduttore, oppure che questi abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione, senza raggiungere il risultato richiesto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)