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Sez. 1, Sentenza n. 4356 del 16/11/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 218250 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Falso in bilancio o false comunicazioni sociali seguiti dal fallimento della società - Ipotesi aggravata del reato societario - Esclusione - Bancarotta fraudolenta per false comunicazioni sociali - Configurabilità - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218250-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Il delitto di falso in bilancio o di false comunicazioni sociali, seguito dal fallimento della società, non costituisce un'ipotesi aggravata del reato societario, ma deve essere qualificato come bancarotta fraudolenta impropria, dotata di propria autonomia. Ne consegue che, poiché, nelle ipotesi di bancarotta, la dichiarazione di fallimento non rappresenta una condizione di punibilità, ma un elemento costitutivo del reato e si colloca, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima dell'apertura della procedura concorsuale, come ultimo atto che perfeziona la fattispecie di bancarotta, la competenza per territorio a conoscere di essa si radica nel luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)