Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 16/12/1982 (Rv. 424591 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVE NORME SUI CONTRATTI DI CUI ALLA LEGGE N. 203/1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE IN CORSO - SENTENZA ESECUTIVA - NOZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART. 373 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVE NORME SUI CONTRATTI DI CUI ALLA LEGGE N. 203/1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE IN CORSO - SENTENZA ESECUTIVA - NOZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART. 373 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Il requisito della esecutività - che, ai sensi dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sottrae allo ius superveniens i rapporti agrari oggetto di controversie decise con tale tipo di sentenza - è posseduto naturalmente dalla sentenza resa in appello (pubblicata anteriormente al 6 maggio 1982, data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982) senza che rilevi l'accidentale sospensione della esecuzione previsto dall'art. 373 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)