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Sez. 3, Sentenza n. 203 del 14/01/1988 (Rv. 456814 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - GIUDIZIO RELATIVO - SOPRAVVENIENZA, NEL CORSO DI ESSO E IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA EX ART. 21 DELLA NUOVA LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 53 DELLA LEGGE STESSA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456814-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - GIUDIZIO RELATIVO - SOPRAVVENIENZA, NEL CORSO DI ESSO E IN SEDE DI LEGITTIMITÀ, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DISCIPLINA EX ART. 21 DELLA NUOVA LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 53 DELLA LEGGE STESSA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di contratti agrari, la nuova disciplina dettata per il caso di subaffitto dall'art. 21 della legge n. 203 del 1982 (che limita al solo locatore la legittimazione a farne valere la nullità e prevede il subingresso del subaffittuario nel contratto di affitto) non trova applicazione, ai sensi del successivo art. 53, ove al momento dell'entrata in vigore della citata legge nella relativa controversia sia stata già pronunciata sentenza esecutiva - a nulla rilevando che la provvisoria esecuzione sia stata successivamente revocata - cosicché resta applicabile la preesistente disciplina prevista dall'art. 21 della legge n. 11 del 1971, secondo cui il subaffitto stipulato contravvenendo al divieto di legge, deve ritenersi nullo e la relativa nullità, secondo i principi generali, è rilevabile anche d'ufficio. Nè il citato art. 53 della legge n. 203 del 1982 appare in contrasto con l'art. 3 Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento dei rapporti oggetto di una sentenza già esecutiva rispetto agli altri giudizi in corso, in quanto la diversità delle ipotesi rapportate a differenti momenti, situazioni e stati processuali, ne giustifica la regolamentazione in maniera difforme. (V 6933/82, mass n 424591; (Conf 18/83, mass n 424811).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)