Sez. 3, Sentenza n. 28548 del 29/05/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 260240 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Effetti - Successione di leggi penali nel tempo - Norma più favorevole - Individuazione - Differenze tra cosiddette "droghe pesanti" e cosiddette "droghe leggere".
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità del fatto prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), non costituisce più una circostanza attenuante ma una fattispecie autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio, rispetto a quello previgente, è sempre di maggior favore con riferimento alle cosiddette "droghe pesanti", ma può non essere tale con riguardo alle cosiddette "droghe leggere". (In motivazione la Corte ha precisato che, per le cosiddette droghe leggere, la fattispecie qualificabile come circostanza attenuante ad effetto speciale potrebbe rivelarsi di maggior favore qualora sia ritenuta prevalente rispetto ad altre circostanze aggravanti o alla recidiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)