Sez. L, Sentenza n. 343 del 15/01/1994 (Rv. 484996 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni | Effetti - Nesso eziologico tra malattie ed attività svolta - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'istituto assicuratore - Oggetto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Rapporto con le lavorazioni
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, il lavoratore addetto ad attività "tabellate" è esonerato - a differenza di quanto accade (dopo la sentenza costituzionale n. 179 del 1988) in ipotesi di attività non "tabellate" - dall'onere di provare il nesso eziologico tra malattia e lavoro svolto; e tale nesso, già valutato dal legislatore, può essere escluso solo se l'Istituto assicuratore dimostri con certezza che la malattia contratta dal lavoratore non dipende dall'esposizione a quello specifico rischio ma da un diverso fattore patogeno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)