Sez. L, Sentenza n. 2500 del 21/03/1997 (Rv. 503152 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Lavorazione non tabellata - Onere della prova gravante sul lavoratore - Contenuto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
Per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - la quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, è configurabile relativamente ad ogni infermità di cui sia provata l'origine lavorativa, e cioè la connessione eziologica con un rischio specifico o anche soltanto generico aggravato dall'attività lavorativa protetta - il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata è tenuto a dimostrare, in base ai principi in tema di onere probatorio fissati dall'art. 2697 cod. civ., l'avvenuta esposizione a rischio nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguano dalle altre patologie di natura comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)