Sez. L - , Sentenza n. 8295 del 25/03/2019 (Rv. 653207 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Esonero dal raddoppio del contributo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
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In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'esonero del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è sufficiente la prova del deposito della relativa istanza, in quanto, oltre alla ricorrenza dei requisiti di reddito previsti dalla legge, costituisce presupposto per la sua concessione la valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della non manifesta infondatezza della pretesa, da effettuarsi in concreto sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, salva comunque la verifica da parte dell'Autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)