Sez. 2, Sentenza n. 24785 del 12/05/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 264282 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Confisca per equivalente - Decreto di sequestro - Indicazione dell'importo da confiscare - Necessità - Individuazione specifica dei beni da apprendere - Obbligatorietà - Esclusione - Rinvio alla fase esecutiva - Possibilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Fattispecie in materia di riciclaggio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)