Sez. 2, Sentenza n. 21584 del 15/10/2007 (Rv. 599564 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Diritto di credito dell'amministrazione per la sanzione erogata ai sensi dell'articolo 21, quinto comma, della legge 10 maggio 1976 n.319 (applicabile "ratione temporis") - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento di cessazione di relativi effetti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In tema di illeciti amministrativi, con riferimento alle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il diritto di credito dell'amministrazione per la sanzione erogata ai sensi dell'articolo 21, quinto comma, della legge 10 maggio 1976 n.319 (applicabile "ratione temporis"), sorge direttamente dalla violazione; se gli effetti di questa perdurano nel tempo, la prescrizione del diritto inizia a decorrere dal momento in cui essi sono cessati.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)