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Sez. 1, Sentenza n. 19781 del 14/09/2006 (Rv. 592126 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Illecito permanente - Data di cessazione della permanenza - Coincidenza con la data dell'accertamento - Prosecuzione della condotta illecita - Autonoma sanzionabilità - Sussistenza - Intervenuto pagamento in misura ridotta relativo alla prima violazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592126-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In caso di violazione di natura permanente (consistente, nella specie, nell'aver collocato e mantenuto una siepe di altezza tale da limitare la visibilità nelle fasce di rispetto), l'atteggiamento antidoveroso di chi viola il precetto si protrae nel tempo fino al compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica di pericolo (nella specie, l'adeguamento alle vincolanti prescrizioni dell'ente proprietario della strada), mentre con la contestazione della violazione, anche se seguita dall'applicazione della relativa sanzione e dall'eventuale pagamento in misura ridotta, la permanenza si interrompe e nella ulteriore persistenza dell'inadempimento si realizza una nuova violazione del medesimo precetto, autonomamente sanzionabile.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)