Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 29/09/2006 (Rv. 592857 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Violazioni in materia di estrazioni da cava - Illecito permanente - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dalla cessazione della permanenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
In materia di sanzioni amministrative, la coltivazione di una cava in difformità dall'autorizzazione amministrativa costituisce illecito non istantaneo ma permanente, in cui occorre distinguere il momento perfezionativo - che coincide con l'inizio dello scavo in difformità dall'autorizzazione - dal momento consumativo, che nell'illecito permanente (nel caso di specie, la lesione ambientale) è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore; ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 non inizia a decorrere finché permane la condotta illecita.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 09/07/1982 num. 44 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)