Sez. L, Sentenza n. 3904 del 16/03/2002 (Rv. 553093 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Divieto - Limiti - Nuove questioni di fatto o di diritto divenute rilevanti a seguito della sentenza di annullamento - Deduzione nel giudizio di rinvio - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Il divieto di formulare in sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata viene meno (per tutte le parti e non solo per quella che ha proposto il ricorso) nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accoglimento di questo i termini della controversia che il giudice di rinvio è chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga conseguentemente la necessità di illustrare ed eventualmente istruire questioni di diritto o di fatto divenute rilevanti ai fini del decidere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)