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Sez. 3, Sentenza n. 495 del 15/01/2003 (Rv. 559751 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Condizioni - Conclusioni rese necessarie dalla sentenza della Cassazione - Giudizio di risarcimento danni - Conclusioni concernenti danni relativi alle conseguenze dell'illecito - Ammissibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559751-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

Nel giudizio di rinvio le parti possono rassegnare nuove conclusioni rispetto a quelle formulate nel precedente giudizio di merito soltanto se siano inquadrabili nell'ambito dei profili di cui la Corte abbia rimesso la valutazione al giudice di rinvio (Nella specie, la S.C., in applicazione di siffatto principio di diritto, in un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, ha affermato che i danni dipendenti dalla morte sopravvenuta possono essere chiesti soltanto se attengono alle conseguenze del fatto illecito che, avendo formato oggetto della sentenza di annullamento, sono rimesse al giudice di rinvio, non essendo invece ammissibile la domanda di maggiori danni attinenti alle "voci" di danno la cui liquidazione da parte del giudice del merito sia stata confermata dalla Cassazione, divenendo perciò definitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)