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Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 28/10/1970 (Rv. 348336 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO AUTONOMO PROCESSO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI ESTINZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348336-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO AUTONOMO PROCESSO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI ESTINZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Non e necessario un espresso provvedimento dichiarativo di Estinzione nell'ipotesi di un processo che, per inattivita delle parti, non sia stato piu riassunto e di riproposizione dell'Azione in un nuovo giudizio. L'instaurazione, infatti, del secondo autonomo giudizio non puo che fondarsi sull'implicito riconoscimento della verificatasi Estinzione, per cui, qualora su tale punto sorga contestazione tra le parti, lo stesso fatto dell'esistenza di un ulteriore contrasto in proposito e sufficiente a dimostrare, in Mancanza di una normativa che obblighi a proporre l'eccezione di Estinzione con una formula specifica, che la parte interessata a detta Estinzione ha inteso avanzare la relativa istanza, al fine di ottenere l'espressa dichiarazione, sia pure 'incidenter tantum', nel corso del nuovo procedimento. (Conf 1870'67, mass n 328792 V 2721'64 1279'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)