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Sez. 3, Sentenza n. 122 del 12/01/1988 (Rv. 456757 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - INSTAURAZIONI DI UN NUOVO AUTONOMO PROCESSO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI ESTINZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - (FATTISPECIE IN CUI LA S.C. HA CONFERMATO LA PRONUNCIA CON LA QUALE IL GIUDICE ADITO SUCCESSIVAMENTE, ACCERTATA INCIDENTALMENTE L'AVVENUTA ESTINZIONE AL PRECEDENTE PROCESSO TRA LE STESSE PARTI, AVEVA RESPINTO L'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA).*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456757-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - MANCATA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO O SOSPESO - INSTAURAZIONI DI UN NUOVO AUTONOMO PROCESSO - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI ESTINZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - (FATTISPECIE IN CUI LA S.C. HA CONFERMATO LA PRONUNCIA CON LA QUALE IL GIUDICE ADITO SUCCESSIVAMENTE, ACCERTATA INCIDENTALMENTE L'AVVENUTA ESTINZIONE AL PRECEDENTE PROCESSO TRA LE STESSE PARTI, AVEVA RESPINTO L'ECCEZIONE DI LITISPENDENZA).*

Nell'ipotesi di Estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima Azione in un secondo giudizio, fondandosi sull'ammesso riconoscimento della verificatasi Estinzione del primo giudizio, ne comporta l'implicita richiesta di accertamento incidentale senza che sia necessaria - in Mancanza di apposita prescrizione normativa - la specifica proposizione dell'eccezione di Estinzione. (nella specie, ribadendo il citato principio, la S.C. ha confermato la pronuncia con cui il giudice adito successivamente, accertata incidentalmente l'avvenuta Estinzione del precedente processo tra le stesse parti, aveva respinto l'eccezione di litispendenza). (V 4725/87, mass n 453370; (V 3662/69, mass n 343896; (Conf 2186/70, mass n 348336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)