Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266821 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Rinuncia al ricorso per cassazione - Conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame - Immediato passaggio in giudicato della sentenza - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
In tema di impugnazioni, la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)