diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 857 del 08/02/1979 (Rv. 397033 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - REVISIONE DEL PREZZO PER VARIAZIONI COMPLESSIVE DEL COSTO DELL'OPERA - RICHIESTA DELL'APPALTATORE - RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA IN VIA AMMINISTRATIVA - DEROGHE.*
Stato
decisa il 1979-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397033-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - REVISIONE DEL PREZZO PER VARIAZIONI COMPLESSIVE DEL COSTO DELL'OPERA - RICHIESTA DELL'APPALTATORE - RIFIUTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - POSIZIONE SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA IN VIA AMMINISTRATIVA - DEROGHE.*

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio in forza del quale la revisione del prezzo, per variazioni complessive del costo dell'opera, puo derivare soltanto dall'Esercizio, da parte della amministrazione appaltante, del potere discrezionale di derogare al criterio generale dell'invariabilita del prezzo medesimo, con la conseguenza che, a fronte di un suo rifiuto, l'appaltatore e titolare di meri interessi legittimi, tutelabili con ricorso al ministro e quindi al giudice amministrativo, trova deroga, nel senso che le posizioni dell'appaltatore assumono natura e consistenza di diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario, esclusivamente nei casi in cui un'espressa ed inequivoca clausola contrattuale consenta di pretendere la revisione, in relazione alla ricorrenza di specifici presupposti esattamente predeterminati, ovvero l'amministrazione abbia accertato e riconosciuto le condizioni giustificative della revisione, in tutte le componenti dedotte dall'appaltatore, esaurendo l'Esercizio dei propri poteri autoritativi in ordine all'an della revisione medesima, si che la contesa fra i contraenti resti delimitata alla concreta Determinazione delle maggiori somme dovute. (V 631/76, mass n 379281; (V 1157/75, mass n 374597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 326, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 09/05/1950 num. 329, Legge 22/02/1973 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)