Sez. U, Sentenza n. 631 del 27/02/1976 (Rv. 379281 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA DINNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DEROGA CONVENZIONALE - CONCESSIONE DELLA REVISIONE DA PARTE DELLA PA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSE LEGITTIMO DELL'APPALTATORE - TUTELABILITA DINNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - DEROGA CONVENZIONALE - CONCESSIONE DELLA REVISIONE DA PARTE DELLA PA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Negli appalti di opere pubbliche, la concessione della revisione dei prezzi costituisce, alla stregua della disciplina dettata dal DLCPS 6 dicembre 1947 n 1501 (ratificato con modificazioni dalla legge 9 maggio 1950 n 329), una facolta discrezionale della amministrazione committente, rispetto all'Esercizio della quale l'appaltatore versa in una situazione di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. Tale disciplina legale puo pero essere derogata, ai sensi dell'art 1 del citato DLCPS n 1501 del 1947, in forza di espresso accordo fra committente ed appaltatore, il quale attribuisca al secondo un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere la revisione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Peraltro, anche nel caso in cui non ricorra l'indicata deroga convenzionale, ma l'amministrazione committente abbia positivamente esercitato il suo potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione (ad esempio, con riconoscimento unilaterale od accertamento bilaterale del diritto dell'appaltatore a titolo di revisione, ovvero con offerta o deposito di somma dovuta per il titolo medesimo), va riconosciuta in favore dell'appaltatore l'esperibilita di Azione davanti al giudice ordinario per ottenere la quantificazione ed il pagamento della somma spettantegli in forza della revisione medesima, in quanto all'Esercizio positivo da parte dell'amministrazione dell'indicato potere consegue la Costituzione di un rapporto obbligatorio di natura privatistica, come tale attribuito alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (V 1157/75, mass n 374597; (V 3821/74, mass n 372357; (V 410/73, mass n 362381; (V 1103/63).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Legge 09/05/1950 num. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)