Sez. L, Sentenza n. 19740 del 17/07/2008 (Rv. 604669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Mera esternalizzazione di servizi non constituente trasferimento di ramo d'azienda - Cessione dei rapporti di lavoro all'acquirente - Consenso dei lavoratori trasferiti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Diritto dei lavoratori al risarcimento del danno - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Mentre nell'ipotesi della cessione di ramo di azienda si realizza la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario senza bisogno di consenso dei contraenti ceduti, nel caso della mera esternalizzazione di servizi ricorre la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che richiede per il suo perfezionamento il consenso dei lavoratori ceduti. Ne consegue, con riferimento a tale ultimo caso, che i lavoratori ceduti senza il loro consenso hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno per l'illegittima cessione del rapporto secondo le norme civilistiche dell'illecito contrattuale, ex art. 1218 cod. civ., e non già secondo la disciplina speciale posta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. (Nella specie, la S.C., rilevato che il rapporto dei lavoratori illegittimamente ceduti era in concreto proseguito con il cessionario con conservazione dei diritti derivanti dal rapporto con il cedente, ha escluso la ricorrenza di un danno da licenziamento illegittimo in capo ai lavoratori, non essendoci stato allontanamento degli stessi dal posto di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 3, Legge 14/02/2003 num. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)