Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 21/12/2000 (Rv. 544126 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Controversie in materia societaria - Deferimento ad arbitri - Ammissibilità - Limiti.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Le controversie in materia societaria possono, in linea di principio, formare oggetto di compromesso, a meno che esse non siano riferibili a vicende concernenti gli interessi della società, ovvero alla violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Non è, pertanto, deferibile al giudizio arbitrale la controversia avente ad oggetto l'interpretazione (e, quindi, la corretta applicazione) dell'art. 2373 cod. civ. - dovendo il giudice adito verificare in concreto se la norma consenta o meno al presidente dell'assemblea di escludere il socio in conflitto d'interessi (dalla discussione e/o) dalla deliberazione, ovvero se questi abbia il diritto di partecipare (alla discussione e/o) alla deliberazione, con l'obbligo di determinarsi al voto avendo esclusivamente presente l'interesse della società - poiché tale questione attiene alla regolarità non solo formale, ma anche sostanziale del processo di formazione della volontà dell'ente societario, postulando l'accertamento tanto dell'interesse della società, quanto di quello, collettivo, dei soci e dei terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)