Sez. 1, Sentenza n. 1739 del 18/02/1988 (Rv. 457732 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI - AZIONE DI REVOCA PER GIUSTA CAUSA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRECISIONE E DI CHIAREZZA DEI BILANCI E DI CONSENTIRE AI SOCI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE SOCIALE - DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AL GIUDIZIO DEGLI ARBITRI - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI - AZIONE DI REVOCA PER GIUSTA CAUSA DI AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRECISIONE E DI CHIAREZZA DEI BILANCI E DI CONSENTIRE AI SOCI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE SOCIALE - DEFERIMENTO DELLA CONTROVERSIA AL GIUDIZIO DEGLI ARBITRI - ESCLUSIONE.*
Le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto non è compromettibile in arbitri l'Azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione all'art. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle Disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'Obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di Disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri (art. 806, 808 cod. proc. civ., art. 1966 cod. civ.). (V 999/65, mass n 311941).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2217, Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2320, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)