Sez. L, Sentenza n. 3191 del 27/06/1978 (Rv. 392647 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - NOMEN IURIS INDICATO DALLE PARTI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE - CRITERI - NOMEN IURIS INDICATO DALLE PARTI CONTRAENTI - IRRILEVANZA.*
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre avere riguardo, al di fuori di ogni criterio formalistico, alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto delle prestazioni lavorative, senza che il nomen iuris cui le parti contraenti si sono riferite possa essere di ostacolo ad una diversa qualificazione quando il giudice ritenga che essa corrisponda alla sostanza del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)