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Sez. L, Sentenza n. 636 del 27/01/1981 (Rv. 411132 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO GESTORIO - INQUADRAMENTO NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - CRITERI - PARAMETRI FORMALISTICI ED ASSOLUTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411132-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO GESTORIO - INQUADRAMENTO NELL'UNO O NELL'ALTRO TIPO DI RAPPORTO - CRITERI - PARAMETRI FORMALISTICI ED ASSOLUTI - ESCLUSIONE.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il giudice e svincolato da ogni criterio formalistico e deve porre la sua attenzione innanzitutto sul fondamentale elemento differenziatore per cui nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione e il risultato dell'attivita, mentre nel lavoro subordinato l'oggetto della prestazione e rappresentato dalle energie lavorative che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro esplicandole sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo. Infatti, specie in tema di lavoro gestorio, l'indagine per lo inquadramento nell'uno o nell'altro tipo di rapporto, per la compatibilita di taluni elementi con entrambi gli schemi negoziali, non puo essere affidata a parametri assoluti e bene individuati, ma deve essere svolta - in funzione degli elementi che presentano carattere di prevalenza - con riguardo all'effettiva natura e al reale contenuto del rapporto stesso, nonche alle concrete modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione. (V 4224/79, mass n 400743; (V 3353/79, mass n 399751; (V 3191/78, mass n 392647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)