Sez. 1, Sentenza n. 189 del 22/01/1976 (Rv. 378847 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - PREPOSTO ALL'AZIENDA AGRARIA DEL FALLITO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DI RISARCIMENTO PER OMESSA ASSICURAZIONE - COMPETENZA - GIUDICE DELEGATO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - DEROGA ALLA RELATIVA NORMATIVA - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI - PREPOSTO ALL'AZIENDA AGRARIA DEL FALLITO - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E DI RISARCIMENTO PER OMESSA ASSICURAZIONE - COMPETENZA - GIUDICE DELEGATO - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - DEROGA ALLA RELATIVA NORMATIVA - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Colui che sia stato preposto dal curatore del fallimento alla conduzione dell'azienda agraria del fallito deve considerarsi come un coadiutore del curatore stesso, ai sensi dell'art 32 capoverso legge fallimentare, e la sua domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento, da parte del curatore, della retribuzione ed il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali rientra tra quelle, di cui all'art 25 n 7 legge fallimentare, avanzate da coloro che hanno prestato la propria opera nell'interesse del fallimento ed intese alla liquidazione dei relativi compensi - competente a conoscere tale domanda e pertanto il giudice delegato al fallimento, ai sensi dell'art 25 citato, e non il pretore, ai sensi dell'art 1 legge n 533 del 1973 sul processo del lavoro, dato il rapporto di specialita esistente tra la prima e la seconda di tali norme e la conseguente non abrogazione della prima da parte della seconda. Detta deroga alla disciplina ordinaria del processo del lavoro e giustificata dalle peculiari caratteristiche del rapporto tra curatore del fallimento e suo coadiutore, nonche dalle particolari esigenze della procedura concorsuale, e non costituisce percio, in contrasto col principio costituzionale d'eguaglianza, un'ingiustificata discriminazione tra prestatori d'opera.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 32 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32 com. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)