Sez. 1, Sentenza n. 11964 del 04/11/1992 (Rv. 479332 - 01)
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere | Art. 29 secondo comma legge 29 dicembre 1990 n. 428 - Disciplina - Incompatibilità con l'ordinamento comunitario - Insussistenza.
Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere
L'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (operante retroattivamente in base all'espressa previsione del successivo settimo comma), il quale dispone che i diritti doganali, riscossi in applicazione di disposizioni nazionali in contrasto con il diritto comunitario, sono rimborsati "a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti", non è incompatibile con l'ordinamento comunitario, trattandosi di norma che lascia a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di eccepire e dimostrare detta traslazione.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)