Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 07/03/1997 (Rv. 502888 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Rimborso, ex art. 29 della legge n. 428 del 1990, di diritti erariali dichiarati incompatibili con le norme comunitarie - Condizione impeditiva rappresentata dall'avvenuto loro trasferimento su terzi - Onere della prova - Incombenza sull'Amministrazione finanziaria - Configurabilità - Richiesta di ispezione della documentazione contabile dell'attore, e di esibizione della medesima - Ammissibilità - Fondamento - Ricorso a presunzioni - Possibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA
Con riferimento ad un giudizio promosso, dall'importatore, onde ottenere il rimborso delle somme da lui corrisposte per diritti erariali e sovrimposte di confine su importazioni di whisky, dichiarati incompatibili con le norme comunitarie (art. 29, legge 29 dicembre 1990, n. 428), sono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie formulate dall'Amministrazione finanziaria (sulla quale grava l'onere della prova dell'evento impeditivo rappresentato dall'avvenuto trasferimento dell'onere di quei diritti, su terzi) al fine di ottenere l'ispezione delle scritture contabili dell'attore, anche a mezzo di un consulente tecnico d'ufficio, nonché l'esibizione delle stesse siccome interessanti la controversia, quando tali atti istruttori siano indispensabili per accertare l'avvenuto, predetto, trasferimento. Premesso, infatti, il profilo per cui lo stesso giudice ha il potere di disporre l'ispezione dei locali nei quali possano essere depositati i documenti la cui acquisizione sia necessaria per la decisione della domanda, e/o di chiederne l'esibizione, al fine di estrarre, dalla documentazione stessa, le registrazioni utili a risolvere la controversia in corso, va sottolineato - altresì - come l'ordine di esibizione, di cui all'art. 210 cod. proc. civ., non possa ritenersi meramente esplorativo, quando, come nel caso in specie, esso abbia la finalità di accertare, se ed in quale misura, il contribuente abbia riversato su terzi l'onere relativo ai diritti di cui pretende il rimborso.In quest'ambito, il giudice, ricorrendone le condizioni, potrà, indipendentemente da una stessa esplicita richiesta di parte, fondare il suo convincimento, su ogni tipo di prova, e quindi anche su quella per presunzioni ex art. 2729 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2711, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)