Sez. U, Sentenza n. 1387 del 21/04/1976 (Rv. 380093 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - INVASIONE DELLA GIURISDIZIONE DI MERITO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'OMESSA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - INVASIONE DELLA GIURISDIZIONE DI MERITO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'OMESSA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
L'invasione del campo riservato alla giurisdizione di merito da parte del giudice amministrativo di legittimita si verifica solo se egli decida in base a dirette valutazioni dell'interesse pubblico concreto relativo all'atto impugnato e dell'opportunita di questo, ovvero provveda nelle veci dell'amministrazione, sostituendo o riformando l'atto impugnato, ovvero compia, direttamente e con efficacia immediata e vincolante, gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all'amministrazione. Cio non si verifica, pertanto, quando il giudice amministrativo si limita a constatare che l'amministrazione, quale che sia l'ampiezza della sua discrezionalita, e venuta meno al dovere di indicare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)