Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 24/03/1983 (Rv. 426924 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - DEPOSITO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - DEPOSITO DELLA SENTENZA - NECESSITÀ.*
Nel rito del lavoro, la lettura del dispositivo della sentenza, effettuata ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. non equivale a pubblicazione della sentenza stessa la quale, pur nello speciale rito, si effettua con il deposito in cancelleria del documento completo in tutti i suoi elementi. Conseguentemente, il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione decorre dalla data del deposito, rendendosi necessaria la conoscenza della motivazione alla parte soccombente per la stesura dei motivi a sostegno del gravame. (Conf 1242/82, mass n 419121; (Conf 2299/82, mass n 420179; (Conf 4064/82, mass n 422028; (Conf 5908/82, mass n 423670).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)