Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422028 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Il termine generale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione anche nel rito del lavoro e decorre, in tal caso, non dal momento della lettura del dispositivo in udienza, bensì da quello successivo del deposito in cancelleria della sentenza, completa di tutti i suoi elementi. (Conf 2299/82, mass n 420179; (Conf 6022/81, mass n 416805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)