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Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422028 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422028-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

Il termine generale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione anche nel rito del lavoro e decorre, in tal caso, non dal momento della lettura del dispositivo in udienza, bensì da quello successivo del deposito in cancelleria della sentenza, completa di tutti i suoi elementi. (Conf 2299/82, mass n 420179; (Conf 6022/81, mass n 416805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)