Sez. L, Sentenza n. 2388 del 05/04/1986 (Rv. 445506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTI DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTI DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In tema di pensione d'Invalidità, costituisce tipico accertamento di fatto il giudizio, espresso dal giudice del merito, circa la obiettiva esistenza delle infermità, la loro natura ed entità, nonché il rapporto di incidenza di esse sulla capacità di guadagno; tale accertamento è incensurabile in Cassazione quando è sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consente di identificare il processo logico che, attraverso la valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, ha condotto lo stesso giudice ad una determinata decisione. (Conf 1460/79, mass n 397784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)