Sez. 3 - , Ordinanza n. 19259 del 07/07/2023 (Rv. 668126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Preclusioni processuali - Inammissibilità della domanda - Limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il
fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)