Sez. 1, Sentenza n. 11127 del 16/07/2003 (Rv. 565129 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Ricorso proposto dall'Amministrazione comunale in persona non del sindaco, ma del vice sindaco - Mancata indicazione delle ragioni dell'impedimento del sindaco - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
La legge n. 81 del 1993 ha risolto normativamente il problema dell'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco, introducendo la figura del vice sindaco, ed indicando, quali presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie, l'assenza, l'impedimento o la sospensione del sindaco "ex" art. 15 della legge n. 55 del 1990, senza tuttavia escludere la necessità che il sostituto espliciti, nello stesso atto adottato in via sostitutiva, il titolo che ne legittimi la potestà vicaria. Peraltro, in assenza di tale esplicitazione, continua ad operare la presunzione "iuris tantum" che l'esercizio della potestà sostitutiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che è onere del destinatario del provvedimento o di chi vi abbia interesse dedurre e provare l'insussistenza dei detti presupposti, onde, in caso di ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione comunale in persona non del sindaco ma del vice sindaco, a nulla rileva, ai fini della inammissibilità del ricorso stesso, la mancata indicazione, nella procura, delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco, dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria gravante sul controricorrente, che la sostituzione sia avvenuta in conformità della legge.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1993 num. 81 art. 16, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)