Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 08/02/2000 (Rv. 533598 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Ricorso proposto dall'Amministrazione comunale in persona non del Sindaco, ma del vice sindaco - Mancata indicazione delle ragioni dell'impedimento del Sindaco - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
La legge n. 81 del 1993 ha risolto normativamente il problema dell'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco, introducendo la figura del vice - sindaco, ed indicando, quali presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie, l'assenza, l'impedimento o la sospensione del sindaco ex art. 15 della legge n. 15 del 1990. , comunque postulando la necessità che il sostituto espliciti nell'atto amministrativo, o di altro genere, adottato in via sostitutiva, il titolo che ne legittima l'esercizio della potestà vicaria. Peraltro, in assenza di tale esplicitazione, continua ad operare la presunzione che l'esercizio della potestà sostitutiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che sarà onere del destinatario del provvedimento, o di chi ne abbia interesse, dedurre e provare la insussistenza di detti presupposti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione proposto dall'amministrazione comunale in persona non del sindaco, ma del vice sindaco, a nulla rileva, ai fini della inammissibilità del ricorso stesso, la mancata indicazione, nella procura, delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco, dovendosi presumere, in assenza di prova contraria, gravante sul controricorrente, che la sostituzione sia avvenuta in conformità alla legge.
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1993 num. 81 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)