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Sez. 4, Sentenza n. 6504 del 29/10/1999 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216690 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Travisamento del fatto - Deducibilità - Esame degli atti processuali - Esclusione - Conseguente obbligo del giudice di merito di puntuale motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216690-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all'interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)