Sez. 4, Sentenza n. 36769 del 09/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229690 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE | Travisamento del fatto - Nozione - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - IN GENERE
Il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di condanna del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in tema di infortuni sul lavoro, impugnata dagli imputati sulla base del rilievo che i giudici di merito avevano erroneamente ricostruito le modalità dell'incidente alla stregua delle dichiarazioni inattendibili di un teste e delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte, delle quali i ricorrenti propongono una diversa lettura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)