Sez. 6, Sentenza n. 14054 del 24/03/2006 Ud. (dep. 20/04/2006) Rv. 233454 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento a "specifici atti del processo".
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motivazione, con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a "altri atti del processo" nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussistenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza; occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità. (La Corte chiarisce altresì che la novella normativa non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)