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Sez. 3, Sentenza n. 694 del 21/04/1965 (Rv. 311296 - 01)

BIS PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO DE SCIENTIA - PRESTAZIONE DE NOTITIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311296-01

BIS PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO DE SCIENTIA - PRESTAZIONE DE NOTITIA - EFFETTI.*

Il giuramento reso nella Forma de notitia, mentre e stato deferito in quella de scientia, deve considerarsi come non prestato, in quanto il giurante, ponendo a base delle sue dichiarazioni una fonte di conoscenza diversa da quella richiesta, impegna la propria responsabilita in modo diverso da quello voluto dal deferente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)