Sez. 3, Sentenza n. 694 del 21/04/1965 (Rv. 311296 - 01)
BIS PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO DE SCIENTIA - PRESTAZIONE DE NOTITIA - EFFETTI.*
BIS PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO DE SCIENTIA - PRESTAZIONE DE NOTITIA - EFFETTI.*
Il giuramento reso nella Forma de notitia, mentre e stato deferito in quella de scientia, deve considerarsi come non prestato, in quanto il giurante, ponendo a base delle sue dichiarazioni una fonte di conoscenza diversa da quella richiesta, impegna la propria responsabilita in modo diverso da quello voluto dal deferente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)