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Sez. 3, Sentenza n. 4947 del 25/09/1979 (Rv. 401605 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - OMISSIONI, AGGIUNTE O VARIAZIONI ALLA FORMULA DEL GIURAMENTO DECISORIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - GIURAMENTO DEFERITO DAL CONDUTTORE AL LOCATORE IN ORDINE ALLA INCLUSIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI NEL CANONE LOCATIZIO - RISPOSTA DEL GIURANTE DI AVER APPRESO DA UN TERZO DELLA NON INCLUSIONE DELLE SPESE NEL CANONE - MANCATA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401605-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - OMISSIONI, AGGIUNTE O VARIAZIONI ALLA FORMULA DEL GIURAMENTO DECISORIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - GIURAMENTO DEFERITO DAL CONDUTTORE AL LOCATORE IN ORDINE ALLA INCLUSIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI NEL CANONE LOCATIZIO - RISPOSTA DEL GIURANTE DI AVER APPRESO DA UN TERZO DELLA NON INCLUSIONE DELLE SPESE NEL CANONE - MANCATA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO - CONFIGURABILITA.*

Le omissioni, aggiunte o variazioni, apportate dalla persona che giura alla formula del giuramento decisorio, non ostano a che il giuramento medesimo debba ritenersi prestato, ai sensi ed agli effetti dell'art 238 cod proc civ, quando non incidano sul contenuto sostanziale di esso e sulla idoneita a decidere la controversia. Pertanto, in ipotesi di giuramento decisorio deferito dal conduttore al locatore, in ordine alla pattuizione del canone mensile come comprensivo o meno delle spese condominiali, e, cioe, su un fatto proprio del giurante (cosiddetto giuramento de veritate), la dichiarazione del giurante medesimo, nel senso di aver appreso da un terzo nella specie, dal coniuge, che il canone doveva intendersi non comprensivo delle spese (cosiddetto giuramento de scientia), equivale a mancata prestazione, comportando un'immutazione sostanziale della formula, con la quale la parte si sottrae alla responsabilita addossatale dal deferente, ed impedisce al mezzo di prova di raggiungere l'indicato specifico scopo. (V 315/78, mass n 389603; (V 694/65, mass n 311296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)