Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 28/08/1990 (Rv. 469091 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - SINGOLI COMPONENTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA FAMIGLIA COLTIVATRICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - SINGOLI COMPONENTI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA FAMIGLIA COLTIVATRICE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice (esclusi il fine speculativo e l'origine contrattuale) si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto di detta famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, nei cui confronti non è necessario integrare il contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)