Sez. 1, Sentenza n. 22631 del 31/10/2011 (Rv. 620434 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Singoli componenti - Rappresentanza processuale della famiglia coltivatrice - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Limiti - Rappresentanza nell'ambito del rapporto agrario tra concedente e famiglia coltivatrice - Inconfigurabilità con riferimento a pretese di carattere risarcitorio di natura individuale.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice (esclusi il fine speculativo e l'origine contrattuale), si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che, quando non vi sia stata la nomina del rappresentante ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ciascuno dei componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto di detta famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, nei cui confronti non è necessario integrare il contraddittorio; tale principio, valido nell'ambito del rapporto agrario tra concedente e famiglia coltivatrice, non è però applicabile con riferimento a pretese di carattere risarcitorio che, pur trovando origine nel rapporto agrario, non perdono, tuttavia, la loro essenza squisitamente individuale.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)