Sez. 3, Sentenza n. 9693 del 14/09/1995 (Rv. 494002 - 01)
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Singoli componenti - Potere di ciascuno di rappresentare il gruppo - Mancata nomina di un rappresentante della famiglia coltivatrice - Rappresentanza processuale attiva e passiva di ciascuno dei componenti con effetti nei confronti degli altri familiari - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE
In tema di contratti agrari, l'art. 48 della legge n. 203 del 1982 ha esteso alla famiglia coltivatrice alcuni fondamentali principi dettati dall'art. 230 bis cod. civ. per l'impresa familiare, attribuendo rilevanza esterna all'attività di collaborazione di ciascuno dei suoi componenti, i quali nel loro insieme costituiscono un organismo collettivo formato dai familiari consorziati, finalizzato all'esercizio di un' impresa agraria, cui è applicabile il principio dell'amministrazione disgiuntiva nei confronti di tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha il potere di rappresentare il gruppo. Ne consegue che, mancando da parte della famiglia coltivatrice la nomina di un rappresentante, ciascuno dei componenti può agire o, comunque, stare in giudizio con relativa legittimazione attiva e passiva e con effetto nei confronti degli altri familiari, senza necessità della loro chiamata in causa, ove in relazione al rapporto dedotto non sia ipotizzabile una sua diversa posizione individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)