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Sez. 1, Sentenza n. 16005 del 18/01/2016 Cc. (dep. 19/04/2016) Rv. 267712 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sentenza di applicazione della pena - Omessa pronuncia sui beni sequestrati - Possibilità di ordinare la confisca da parte del giudice dell'esecuzione - Ipotesi di confisca facoltativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267712-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca facoltativa, anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003 spetta al giudice della cognizione disporre motivatamente il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena, così che, in assenza di una esplicita statuizione in sentenza, non è possibile che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione operare il rimedio previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile ad uno dei casi di confisca obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)